PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata «Carta».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.
(Ambito di applicazione).

      1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.
(Programmazione radiotelevisiva).

      1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la

 

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diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali e minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.